Privacy
Ogni Psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale: è assolutamente vietato divulgare notizie, fatti o informazioni apprese dal cliente/paziente nel rapporto professionale ed è vietato anche informare terzi circa le le prestazioni professionali effettuate o programmate.
(art. 11 C.D.).
Tutte le informazioni quindi non potranno essere divulgate a terzi, nemmeno parenti o familiare del paziente
Lo Psicologo/Psicoterapeuta ha inoltre il dovere di informare, sin dalla fase iniziale del rapporto professionale, il cliente/paziente di questo
suo obbligo al segreto. (art. 24 C.D.).
Codice Deontologico
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Codice Deontologico degli Psicologi italiani
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Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine ai sensi dell’art. 28, comma 6 lettera c) della Legge n. 56/89, in data 15-16 dicembre 2006 e recepito dal Consiglio dell’Ordine della Lombardia in data 18 gennaio 2007,
Modificato negli art. 23 e 40 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine in data 08 luglio 2009 a seguito di recepimento delle indicazioni del Garante, e modificato in data 5 luglio 2013